Gennaio 2010: Compensazione crediti IVA; rivalutazione terreni e partecipazioni; proroga termini "scudo fiscale"

Firenze, 25 gennaio 2010
Circolare informativa
RECENTI NOVITÀ TRIBUTARE: COMPENSAZIONI CREDITI IVA – RIAPERTURA TERMINI RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI – PROROGA TERMINI REGOLARIZZAZIONE E RIMPATRIO CAPITALI (“SCUDO FISCALE”)

Si rappresentano le principali novità in materia fiscale introdotte con i recenti provvedimenti legislativi (Legge “Finanziaria” 2010 e decreti vari).
1.   Limiti all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.
L’art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, alcune limitazioni alla possibilità, per le imprese, di utilizzare in compensazione i crediti IVA (annuali ovvero risultanti dalle liquidazioni periodiche), con finalità di contrasto all’indebito utilizzo di somme creditorie non sussistenti.
La norma suddetta stabilisce che le compensazioni effettuate a mezzo di crediti IVA per ammontare superiore ad euro 10.000 potranno essere effettuate non prima del giorno 16 del mese successivo a quello nel corso del quale è stata presentata la dichiarazione da cui deriva il relativo credito; presentazione che, ai sensi del D.L. n. 78/2009, dovrà necessariamente avvenire in forma telematica.
A tal fine, la norma in esame prevede la possibilità di presentare, a partire dal mese di febbraio 2010, la dichiarazione annuale IVA in via autonoma (e non necessariamente, come per il passato, all’interno della dichiarazione modificata mod. “UNICO”); ne consegue che le compensazioni di importo superiore al limite suddetto potranno essere effettuate non prima del 16 marzo 2010.
Ove, peraltro, il contribuente presenti la dichiarazione IVA “autonoma” entro il mese di febbraio 2010, è esonerato dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA per il 2009, il cui termine di inoltro scade il 28/02/2010.
Ne consegue una limitazione delle compensazioni “libere”, ovvero attuabili a prescindere dalla circostanza che sia stata presentata la dichiarazione annuale, ad importi non superiori ad euro 10.000.
Ulteriore novità introdotta è l’obbligo di richiedere l’apposizione del “visto di conformità” di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 da parte di un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero dei consulenti del lavoro, laddove l’importo del credito IVA che si intende utilizzare in compensazione ecceda l’importo di euro 15.000, adempimento che questo Studio è già autorizzato a porre in essere.
Con riferimento alle imprese per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, in alternativa all’apposizione del “visto di conformità”, il credito IVA da utilizzare in compensazione per un ammontare eccedente euro 15.000 dovrà risultare da dichiarazione annuale sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante, dal soggetto che sottoscrive la relazione di revisione, previa attestazione dell’effettuazione dei necessari controlli.
In conclusione, si riepilogano nello schema sotto indicato le novità introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Tabella 1. Requisiti compensazione crediti IVA

Importo del credito IVA

Condizioni per la compensazione dal 1° gennaio 2010

Non superiore ad € 10.000

Nessuna

Compreso fra € 10.000 ed € 15.000

Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Superiore ad € 15.000

Dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Obbligo di richiedere il “visto di conformità” ad un soggetto abilitato


L’inosservanza delle norme sopra indicate espone il contribuente ad una sanzione pecuniaria pari al 30% dei crediti “indisponibili” utilizzati in compensazione, ancorché effettivamente sussistenti.
2.   Riapertura dei termini per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni.
L’art. 2, commi 229-230, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge “Finanziaria” per il 2010) ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione ai fini fiscali dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili ovvero a destinazione agricola posseduti, non in regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 2010.
Soggetti interessati dalla disposizione in esame risultano:

  1. persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio d’impresa;
  2. società semplici, enti ed associazioni ad esse equiparate ai sensi del T.U.I.R.;
  3. soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

La rivalutazione, che può riguardare anche soltanto una quota dei beni in oggetto e consente di ridurre la plusvalenza derivante dall’eventuale successiva vendita dei medesimi, dovrà in ogni caso essere effettuata con le seguenti modalità:

  1. quanto alle partecipazioni, assumendo il valore della frazione del patrimonio netto della società partecipata come risultante da perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero nell’elenco dei revisori contabili. L’eventuale plusvalore dovrà essere assoggettato ad imposta sostitutiva fissata nella misura del 4% per le partecipazioni “qualificate” e del 2% per quelle “non qualificate”: laddove per partecipazioni “qualificate” si intendono le azioni (diverse dalle azioni di risparmio) e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata contraddistinte da una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%;
  2. quanto ai terreni, in base al valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. La rivalutazione dovrà essere assoggettata ad imposta sostitutiva del 4%.

Dette perizie di stima dovranno essere predisposte ed asseverate a cura dei soggetti abilitati entro il 31 ottobre 2010.
Il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dovrà essere versato, pena la preclusione della possibilità di effettuare la rivalutazione, in un’unica soluzione entro il medesimo termine del 31 ottobre 2010 ovvero rateizzato in tre rate annuali di pari importo, aventi scadenza: la prima, il 31/10/2010; la seconda, il 31/10/2011; la terza, il 31/10/2012. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi in misura pari al 3% su base annua.
La rivalutazione, infine, risulta possibile anche per i contribuenti che hanno già aderito alle precedenti rivalutazioni; vi è, pur tuttavia, l’obbligo di versare nuovamente l’imposta sostitutiva sull’intero plusvalore, con possibilità di presentare istanza per il rimborso delle rate precedentemente già versate (quelle non scadute potranno essere sospese), ove non siano trascorsi più di 48 mesi dal pagamento.
3.   Proroga dei termini per le operazioni relative al cd. “scudo fiscale”.
Con l’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 sono state introdotte nuove scadenze per le disposizioni in materia di regolarizzazione e rimpatrio delle attività detenute all’estero di cui all’art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102.
Detta disposizione ha esteso la possibilità di beneficiare delle norme sullo “scudo fiscale” sino al 30 aprile 2010, differenziandone però il costo in relazione al momento di perfezionamento: si prevede, in particolare, che l’imposta straordinaria sia dovuta nella misura del 6% per le operazioni concluse entro il 28 febbraio 2010; e nella misura del 7%, per le operazioni concluse tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2010.
Non vi è stata alcuna estensione temporale in relazione alle violazioni suscettibili di “sanatoria”; secondo la norma in esame, infatti, “Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78”.
Infine, laddove entro il 28 febbraio ovvero entro il 30 aprile 2010 non fosse possibile completare tutti i necessari adempimenti per cause oggettive indipendenti dalla volontà dei contribuenti (fra le quali si segnalano, a titolo meramente esemplificativo: i ritardi nell'esecuzione dei bonifici trans-frontalieri da parte degli intermediari non residenti; la necessità di completare le operazioni di liquidazione delle attività; la necessità di acquisire la redazione di eventuali perizie di stima del valore di beni come gioielli od oggetti d'arte) vi sarebbe comunque la possibilità di provvedere entro il termine del 31 dicembre 2010 indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 50 del 30/11/2009.
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Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, integrazione ed approfondimento.
Gradita è l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Studio Gambi
Dottori Commercialisti

 

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